Professione

La professione del Tecnologo Alimentare ha radici lontane, che affondano nel 1963, quando presso la Facoltà di Agraria dell’Università Statale di Milano fu istituito il primo corso di laurea in Scienze delle Preparazioni Alimentari: il termine Tecnologo non compariva ancora, ma proprio da lì si è sviluppata e consolidata la figura professionale del Tecnologo Alimentare, regolamentata dalla Legge di riferimento, n° 59 del 18 gennaio 1994 e dal suo decreto di attuazione (DPR 283/99).

Il tecnologo alimentare possiede competenze multidisciplinari e distintive in campo scientifico, tecnologico, gestionale e legislativo per analizzare ed operare nel complesso sistema della filiera alimentare: quindi dalla produzione,  alla trasformazione, alla distribuzione e alla ristorazione.
Inoltre garantisce il miglioramento continuo della qualità e della sicurezza degli alimenti, nel rispetto delle leggi vigenti, della deontologia professionale e della sostenibilità dei processi produttivi e distributivi.

Come si diventa tecnologo alimentare?

Il titolo professionale di Tecnologo Alimentare, in base all’attuale normativa disciplinata dalla Legge 18 gennaio 1994 n. 59, spetta ai Laureati con i seguenti requisiti:

  • appartenenti al vecchio ordinamento didattico (laurea quinquennale in Scienze delle Preparazioni Alimentari o in Scienze e Tecnologie Alimentari)
  • appartenenti al nuovo ordinamento didattico dal 2007 (laurea triennale di primo livello afferente alle classi L1 o L26 + laurea magistrale afferente alla classe LM 70 Scienze e Tecnologie Alimentari)
  • che hanno superato l’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione
  • che sono iscritti all’apposito Albo dell’Ordine Regionale in cui hanno la residenza o il domicilio professionale per l’abilitazione del titolo di Tecnologo Alimentare
  • riconoscimento del titolo professionale ottenuto in un paese UE o extra UE mediante decreto del Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lvo 206/2007 “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania” spetta oggi ai soli laureati in Scienze e Tecnologie Alimentari (laurea quinquennale con il vecchio ordinamento o Magistrale (3+2) secondo il nuovo ordinamento del giugno 2007) che abbiano superato l’Esame di Stato e siano iscritti all’Ordine dei Tecnologi Alimentari nella regione in cui hanno il domicilio professionale

Solamente l’iscrizione ad un Albo Regionale consente l’utilizzo proprio del titolo di Tecnologo Alimentare: in mancanza di iscrizione all’apposito Albo Regionale, si ravvisa “Abuso del Titolo della Professione” perseguibile ai sensi degli artt. 348 e 498 del codice penale.

Info sull'Esame di Stato
Cos’è e come funziona l’Ordine professionale?

Un Ordine Professionale è un Ente Pubblico posto “sotto l’alta vigilanza del Ministero della Giustizia”, la cui funzione principale consiste nel garantire il cittadino circa la professionalità e la competenza dei professionisti che svolgono attività dedicate nel campo della tecnica, della salute, della legge.

Tra le attribuzioni assegnate vi sono:

  • procedere alla formazione e all’annuale revisione e pubblicazione dell’Albo;
  • stabilire il contributo annuo dovuto dagli Iscritti per sopperire alle spese di funzionamento; amministrare i proventi e provvedere alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;
  • dare, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;
  • vigilare alla tutela dell’esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell’Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli Iscritti si rendessero colpevoli nell’esercizio della professione.

Tra le altre funzioni caratterizzanti gli Ordini Professionali sono da segnalare la capacità di rappresentare la professione che costituisce l’Ordine stesso (attraverso una trasparente informazione) e l’ormai obbligatoria “formazione continua permanente” (per evitare l’obsolescenza della professione).

In conclusione, si può affermare che la ragion d’essere di un Ordine Professionale è duplice: da un lato, tutelare gli Iscritti; dall’altro, proprio attraverso la difesa della professionalità, tutelare la collettività.