Formazione

La manovra finanziaria 2011 bis, approvata in via definitiva il 14.09.2011, prevede l’obbligo di formazione continua per i liberi professionisti: per questo il tema della formazione continua è di fondamentale importanza nello svolgimento dell’attività professionale.
Il professionista ha l’obbligo di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base del regolamento approvato dal Consiglio Nazionale. Ciascun iscritto invia al Consiglio dell’Ordine Regionale di appartenenza entro il mese di marzo di ogni anno copia conforme della documentazione che certifichi il percorso formativo seguito nell’anno precedente, o autocertificazioni in cui sia elencato il titolo dell’evento, la data, il luogo e i crediti formativi conseguiti.

Regolamento

La manovra finanziaria 2011 bis, approvata in via definitiva il 14.09.2011, prevede l’obbligo di formazione continua per i liberi professionisti. Il Regolamento in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 è stato approvato dal Consiglio Nazionale il 21 Novembre 2013.
Con l’espressione “formazione professionale continua” si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali nonché il loro aggiornamento. Gli obiettivi formativi riguardano le seguenti aree tematiche generali:

  1. rafforzare le abilità tecnico-professionali stabilite dalla Legge istitutiva dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari;
  2. favorire l’acquisizione ed il mantenimento di abilità tec­nico–professionali in ordine a ruoli manageriali e gestionali;
  3. acquisire conoscenze aggiornate in ordine ai mutamenti normativi, legislativi, giuridici, scientifici, tecnologici e produttivi in atto nel settore di competenza;
  4. promuovere conoscenze multidisciplinari in ordine ai settori agro-alimentare, ambientale, analitico, della nutrizione uma­na e dietetica, della qualità e sicurezza di prodotto e di processo;
  5. favorire processi di interscambio delle conoscenze e com­petenze tra i singoli professionisti iscritti all’Ordine dei Tecnologi Alimentari, individuandone le modalità e le tecniche più efficaci;
  6. favorire processi di studio e di ricerca nei settori di com­petenza del Tecnologo Alimentare.

Il Tecnologo Alimentare iscritto all’Ordine ha l’obbligo di mantenere e migliorare la propria preparazione professionale, partecipando alle attività di formazione professionale continua disciplinata dalla normativa vigente, secondo le modalità ivi indicate.

PDF Regolamento
Crediti formativi obbligatori
L’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello di iscrizione all’Albo, con facoltà per l’interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati, su base non obbligatoria ma in conformità alle previsioni della normativa vigente, nel periodo intercorrente fra la data d’iscrizione all’Albo e l’inizio dell’obbligo formativo.
L’anno formativo coincide con quello solare.
Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale.
L’unità di misura della formazione continua è il credito formativo (CF).
Ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno n. 35 crediti formativi, nella misura di non meno di 10 crediti all’anno.
Un credito corrisponde a 1 ora di attività formativa.
Le attività formative in relazione ai settori di attività professionale esercitata sono scelti liberamene dagli iscritti.
L’attività formativa a distanza (FAD) non può essere superiore al 50 % dei corsi annui.
Ogni iscritto invia al Consiglio dell’Ordine Regionale, entro il mese di Marzo di ogni anno, la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al percorso formativo effettuato.
PDF Autocertificazione Crediti
Esoneri
Il Consiglio dell’Ordine Regionale, su domanda dell’interessato, può esonerare l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa per i seguenti motivi:
  • gravidanza
  • grave malattia o infortunio
  • interruzione non inferiore a 6 mesi dell’attività professionale o trasferimento all’estero

Coloro che non esercitano la professione non sono tenuti a svolgere l’attività di formazione continua, in tale caso l’iscritto deve attestare di non essere in possesso di Partita IVA e di esercitare l’attività professionale.

PDF Richiesta EsoneroPDF Dichiarazione Esonero
Richiesta Accreditamento enti formativi
Il Consiglio Nazionale è preposto alla autorizzazione dei soggetti e dei professionisti che si propongono a realizzare attività di formazione continua (registro dei soggetti e delle attività formative autorizzate).
Dopo delibera motivata del Consiglio nazionale la richiesta di autorizzazione viene trasmessa al Ministero della Giustizia che rilascia il parere definitivo.
Le attività formative organizzate dagli Ordini al di fuori del territorio italiano sono soggette alla medesima normativa prevista per le attività organizzate in Italia.
PDF Criteri di Accreditamento
Elenco Enti accreditati
Qui di seguito inseriamo l’elenco degli Enti Accreditati utili per lo svolgimento dell’attività di formazione per il nostro Ordine
PDF Elenco Enti accreditati