La manovra finanziaria 2011 bis, approvata in via definitiva il 14.09.2011, prevede l’obbligo di formazione continua per i liberi professionisti: per questo il tema della formazione continua è di fondamentale importanza nello svolgimento dell’attività professionale.
Il professionista ha l’obbligo di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base del regolamento approvato dal Consiglio Nazionale. Ciascun iscritto invia al Consiglio dell’Ordine Regionale di appartenenza entro il mese di marzo di ogni anno copia conforme della documentazione che certifichi il percorso formativo seguito nell’anno precedente, o autocertificazioni in cui sia elencato il titolo dell’evento, la data, il luogo e i crediti formativi conseguiti.
Regolamento
La manovra finanziaria 2011 bis, approvata in via definitiva il 14.09.2011, prevede l’obbligo di formazione continua per i liberi professionisti. Il Regolamento in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 è stato approvato dal Consiglio Nazionale il 21 Novembre 2013.
Con l’espressione “formazione professionale continua” si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali nonché il loro aggiornamento. Gli obiettivi formativi riguardano le seguenti aree tematiche generali:
- rafforzare le abilità tecnico-professionali stabilite dalla Legge istitutiva dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari;
- favorire l’acquisizione ed il mantenimento di abilità tecnico–professionali in ordine a ruoli manageriali e gestionali;
- acquisire conoscenze aggiornate in ordine ai mutamenti normativi, legislativi, giuridici, scientifici, tecnologici e produttivi in atto nel settore di competenza;
- promuovere conoscenze multidisciplinari in ordine ai settori agro-alimentare, ambientale, analitico, della nutrizione umana e dietetica, della qualità e sicurezza di prodotto e di processo;
- favorire processi di interscambio delle conoscenze e competenze tra i singoli professionisti iscritti all’Ordine dei Tecnologi Alimentari, individuandone le modalità e le tecniche più efficaci;
- favorire processi di studio e di ricerca nei settori di competenza del Tecnologo Alimentare.
Il Tecnologo Alimentare iscritto all’Ordine ha l’obbligo di mantenere e migliorare la propria preparazione professionale, partecipando alle attività di formazione professionale continua disciplinata dalla normativa vigente, secondo le modalità ivi indicate.
Crediti formativi obbligatori
Esoneri
- gravidanza
- grave malattia o infortunio
- interruzione non inferiore a 6 mesi dell’attività professionale o trasferimento all’estero
Coloro che non esercitano la professione non sono tenuti a svolgere l’attività di formazione continua, in tale caso l’iscritto deve attestare di non essere in possesso di Partita IVA e di esercitare l’attività professionale.
Richiesta Accreditamento enti formativi
Dopo delibera motivata del Consiglio nazionale la richiesta di autorizzazione viene trasmessa al Ministero della Giustizia che rilascia il parere definitivo.
Le attività formative organizzate dagli Ordini al di fuori del territorio italiano sono soggette alla medesima normativa prevista per le attività organizzate in Italia.