Consiglio di Disciplina

La Riforma degli Ordinamenti professionali introdotta dal DPR 7.08.2012 n° 137 ha stabilito la distinzione del ruolo amministrativo degli ordini da quello deontologico, con l’istituzione di appositi organi a livello territoriale di disciplina composti da iscritti all’albo diversi dai Consiglieri dell’Ordine territoriale.

I componenti dei Consigli di Disciplina regionali sono nominati dal Presidente del Tribunale tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi redatto a cura del Consiglio regionale (art.4, comma 1).

Le modalità di designazione dei componenti i Consigli di Disciplina regionali dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari, a norma dell’art. 8 comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n° 137, è definito nel Regolamento del Consiglio Nazionale dei Tecnologi alimentari pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia numero 2 del 31 gennaio 2013.

Premesso che l’articolo 4, comma 15, del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina regionali dell’Ordine dei Tecnologi alimentari prevede la possibilità che un Consiglio di disciplina regionale estenda la propria competenza agli iscritti negli albi di due o più regioni viciniori e considerato che l’ordine dei Tecnologi Alimentari della Lombardia e Liguria risulta territorialmente confinante con il nostro Ordine territoriale il Consiglio dell’Ordine del Piemonte e Valle d’Aosta ha richiesto al Ministero della Giustizia e al Consiglio dell’Ordine Nazionale l’estensione della competenza del Consiglio di disciplina dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari della Lombardia e Liguria agli iscritti al proprio Ordine territoriale.